Fastweb, stangata del Garante: 4 milioni e 500 mila euro di multa

Una multa salata, che fa rima con una bella stangata per Fastweb. La nota azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia terrestre e nelle connessioni a banda larga, parte del gruppo delle comunicazioni svizzero Swisscom, dovrà pagare oltre 4 milioni e 500 mila euro “per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing”.

Fastweb (Adobe Stock)
Fastweb (Adobe Stock)

Lo ha stabilito il Garante per la Privacy al termine di una lunga indagine: “Si conclude così una complessa attività istruttoria avviata a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano continue telefonate promozionali di servizi di telefonia e internet offerti da Fastweb effettuate senza il loro consenso – si legge in uno stralcio di una nota ufficiale – gli accertamenti hanno evidenziato importanti criticità di sistema, riconducibili al complesso dei trattamenti effettuati da Fastweb nei confronti sia dell’intera base clienti della società, sia del più ampio ambito di potenziali utenti del settore delle comunicazioni elettroniche“.

Fastweb, dai sottoboschi di call center abusivi a inadeguate misure di sicurezza

Offerte Fastweb (Adobe Stock)
Offerte Fastweb (Adobe Stock)

Numerazioni fittizie, non censite nel ROC, acronimo di Registro unico degli Operatori di comunicazione, che ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari.

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Tale fenomeno – continua il Garante – sembra essere riconducibile a un sottobosco di call-center abusivi. Ulteriori profili di violazione hanno riguardato la corretta gestione delle liste dei contatti, fornite a Fastweb da partner esterni, senza che questi ultimi avessero acquisito il consenso libero, specifico e informato degli utenti alla comunicazione dei propri dati“.

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Non solo. Fastweb è stato ritenuto colpevole di inadeguate misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela, nell’attività promozionale, nelle procedure adottate per il servizio “Call me back” che hanno impedito agli utenti di prestare un consenso libero, specifico e informato e di disattivare il servizio in modalità automatizzata.

Fastweb infine “non potrà più utilizzare i dati contenuti nelle liste anagrafiche fornite da partner terzi – conclude il Garante – senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati“.

La risposta di Fastweb, comunque, non si è fatta attendere. “La protezione dei dati e la tutela della privacy dei nostri clienti è una priorità – si legge sempre in uno stralcio di un comunicato ufficiale – e a tal fine ha cooperato con il Garante nel corso dell’istruttoria per individuare gli strumenti più idonei a garantire che i fenomeni descritti e relativi al periodo dal dicembre 2018 al febbraio 2020 non possano più verificarsi”.

Come riconosciuto dal Garante, l’azienda ha avviato immediatamente, a partire da febbraio 2020, un programma di azioni mirato in tal senso, attraverso la progressiva dismissione delle attività di telemarketing che non presentano requisiti di affidabilità – conclude – il rafforzamento delle misure di sicurezza per l’accesso ai database aziendali e l’adozione di misure di controllo più stringenti sulla rete di vendita“.

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