Spese condominiali, se hai degli arretrati non devi più pagarli: la norma che in pochi conoscono

Se hai degli arretrati sulle spese condominiali non devi pagarli: ecco perché (non tutti lo sanno). 

Può capitare di ricevere delle richieste di pagamento per delle spese di condominio arretrate. I motivi possono essere diversi, magari si tratta di spese per lavori straordinari alla facciata oppure di spese del vecchio proprietario, se hai acquistato da poco un immobile. 

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Spese condominiali, se hai degli arretrati non devi più pagarli: la norma che in pochi conoscono – cellulari.it

Ma davvero devi pagare queste spese oppure no? C’è una norma che non tutti conoscono che dice appunto che non si devono pagare gli arretrati delle spese di condominio. 

Non pagare gli arretrati sulle spese di condominio: ecco perché

Chi abita in un condominio sa che è tenuto al pagamento delle spese condominiali ma è previsto un limite di tempo entro il quale può essere richiesto il pagamento (e questo non tutti lo sanno, invece). 

Donna fa calcolo, ricevute
Non pagare gli arretrati sulle spese di condominio: ecco perché – cellulari.it

La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 2948 del codice civile, che stabilisce i seguenti termini di prescrizione:

  • in caso di spese ordinarie (pulizia scale, illuminazione, riparazioni), il condominio ha 5 anni di tempo per recuperare le quote non pagate
  • per le spese straordinarie (o di manutenzione straordinaria), il condominio ha 10 anni di tempo per recuperare quanto non pagato

Per ripartire le spese condominiali si usa la tabella millesimale. La prescrizione può essere interrotta da alcuni atti, dai quali si evince manifestamente la volontà del condominio di richiedere il pagamento delle somme dovute. Questo può essere fatto attraverso: 

  • l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con cui si richiede il pagamento delle spese
  • la notifica di un decreto ingiuntivo
  • degli atti giudiziali per il recupero del credito

Con questi atti formali si azzera la prescrizione, e il termine di cinque anni ricomincia a decorrere dalla data dell’atto interruttivo. Nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento e/o il pignoramento dei beni siano stati inefficaci, ricade sugli altri condomini l’onere di coprire la quota del moroso. 

Il creditore può infatti rivalersi nei confronti dei condomini in proporzione alle quote millesimali e questi possono anche costituire un fondo per questa causa. Nel caso di spese che non siano state saldate dal vecchio proprietario, l’amministratore potrà richiederle sia a questi sia al nuovo proprietario. Quanto alle spese condominiali che deve sostenere l’inquilino, si chiarisce che quest’ultimo è tenuto a corrispondere quelle di manutenzione ordinaria con gli oneri accessori.

Il termine di prescrizione degli oneri accessori dovuti è di soli 2 anni, decorrenti dalla relativa richiesta del proprietario di casa. Il mancato pagamento degli oneri accessori legittima il procedimento di sfratto, se il debito totale è pari o superiore a 2 quote del canone di locazione (e il ritardo supera i 60 giorni).

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