Quanto gravano le spese condominiali sul budget familiare! In questo caso puoi smettere di pagarle.Â
C’è chi si assicura che non ci siano spese di condominio da pagare prima di prendere in affitto o acquistare una casa, tanto possono incidere sul budget familiare. Ma c’è chi, vivendo in un condominio grande, non può esimersi dal farlo.Â
Le spese condominiali in genere sono fisse e da pagare ogni mese e attengono ad esempio alla pulizia delle scale, alla manutenzione dell’ascensore e così via. Ma c’è un caso in cui si può smettere di pagarle, ed è bene che ogni condomino lo sappia.Â
Quando si abita in un condominio, dunque, nell’immaginario collettivo ci sono delle spese condominiali da pagare ma è utile ricordare che su queste è previsto un limite di tempo entro il quale può essere richiesto il pagamento.
In particolare si fa riferimento alla norma rinvenuta nell’articolo 2948 del codice civile, che stabilisce i seguenti termini di prescrizione:
Ogni condomino deve pagare in base alle tabelle millesimali. I condomini, però, possono richiedere il pagamento delle somme dovute da chi non ha pagato. Come? Inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con cui si richiede il pagamento delle spese. Oppure con la notifica di un decreto ingiuntivo o qualsiasi atto giudiziale avviato per il recupero del credito.
Con queste richieste di pagamento “formali”, si azzera la prescrizione, e il termine di cinque anni ricomincia a decorrere dalla data dell’atto interruttivo. Nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento e/o il pignoramento dei beni siano stati inefficaci, ricade sugli altri condomini l’onere di coprire la quota del moroso. Infatti il creditore potrà rivalersi su questi in proporzione alle quote millesimali. Ed è anche prevista la possibilità d’istituire un fondo tramite il consenso unanime dei condomini.
Nel caso in cui ci siano sia compratore che venditore, entrambi sono responsabili dei pagamenti non effettuati quindi, se nell’anno del rogito o in quello precedente le spese non sono state saldate, l’amministratore può richiederle sia al vecchio che al nuovo proprietario.
Se c’è invece un inquilino, dovrà corrispondere solo le spese di manutenzione ordinaria con gli oneri accessori (i costi relativi al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria e in genere alla fornitura di servizi comuni).
Il conduttore dovrà pagare il 90% delle spese per il servizio di portineria, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Tuttavia, per l’inquilino, il termine di prescrizione degli oneri accessori dovuti è di soli 2 anni, decorrenti dalla relativa richiesta del proprietario di casa. Questa prescrizione può essere interrotta dall’inquilino attraverso una richiesta di adempimento e la costituzione in mora.
Ma attenzione: è bene sapere che il mancato pagamento degli oneri accessori legittima il procedimento di sfratto se il debito totale è pari o superiore a 2 quote del canone di affitto (e il ritardo supera i 60 giorni).Â
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