Con un errore banalissimo rischi di farti pignorare la casa: ecco a cosa fare attenzione per evitare spiacevoli conseguenze.
Comprare una casa implica tantissimi sacrifici, economici e non solo: oltre a risparmiare dei soldi, anche tutti gli sforzi per compiere le pratiche burocratiche (in caso di mutuo, ancora di più) e poi per mantenere l’immobile, facendo sì che sia tutto in regola.
Al giorno d’oggi, proprio per le difficoltà di prendere un mutuo e altri ostacoli, sempre più persone scelgono di andare in affitto; in ogni caso, resta il sogno di avere una casa di proprietà, magari un domani e con una situazione economica più vantaggiosa.
Anche dopo essere riusciti faticosamente a comprare una casa, ci sono però degli errori da non commettere per evitare spiacevoli conseguenze: ad esempio, questo dettaglio può sembrarci banalissimo, eppure può scatenare una serie di reazioni a catena che possono portare al pignoramento.
Come riportato da Brocardi, un dettaglio come il nome sul citofono non è per nulla trascurabile, anche se a primo impatto lo potrebbe sembrare. Stando ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24745/2025), l’assenza del nome sul citofono di casa rende il contribuente “irreperibile” all’Agenzia delle Entrate, e dunque sono rese legittime notifiche eseguite senza consegna diretta.
Questo vuol dire che, come passo successivo, si può arrivare anche a ipoteche e pignoramenti; una situazione assolutamente da scongiurare e che può partire anche dall’assenza del nome sul citofono. Come riportato da Brocardi, recentemente una cittadina con un’ipoteca sull’immobile ha fatto ricorso, sostenendo di non aver mai ricevuto né le cartelle né il preavviso di iscrizione ipotecaria.
La donna viveva da tempo in una nuova abitazione, mantenendo però la residenza anagrafica al vecchio indirizzo; il messo notificatore si è recato due volte presso l’indirizzo risultante dai registri, non trovando né sul citofono né sulla cassetta postale il nome della destinataria della notifica.
La Corte ha quindi confermato la validità della notifica: il certificato di residenza non basta e poiché la relazione di notifica redatta dal messo notificatore costituisce un atto pubblico, fino a querela di falso, prevale sui documenti anagrafici. I contribuenti devono dunque sapere che, oltre ad essere presenti nei registri comunali, devono essere ben reperibili; un errore banale come quello del nome del citofono è qualcosa da non commettere per evitare conseguenze gravi.
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