Non devi versare più l’assegno di mantenimento in alcuni casi: ecco cosa cambia con la nuova norma.
L’assegno di mantenimento è una somma di denaro che il coniuge “economicamente” più forte deve versare all’altro quando cessa il matrimonio o la convivenza, o quando questi vengono interrotti.
La finalità di questo assegno è proprio quella di garantire al coniuge più “debole” economicamente di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante la relazione. Si può versare in un’unica soluzione oppure con cadenza periodica (mensile). La sua determinazione è legata a fattori e criteri che la legge stabilisce. Ma con la nuova norma, in alcuni casi il coniuge non sarà tenuto a versarlo: ecco quando e perché.
Tutto parte dalla sentenza n. 883/2025 della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale che riguarda un caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento (di 450 euro) a seguito di un divorzio. L’imputato era già stato condannato in primo grado, e si è visto confermata la pena di 20 giorni di reclusione dalla Corte d’Appello di Catanzaro (decisione contro cui ha fatto ricorso)
Infatti, nel corso del processo è emersa una situazione economica precaria dell’imputato che tra il 2016 e il 2020 ha percepito redditi annui tra circa 5.700 e 8.900 euro, insufficienti a garantirgli una sopravvivenza dignitosa. Dopo la separazione dalla moglie, l’imputato ha vissuto in condizioni di forte disagio abitativo, vivendo da familiari o in alloggi di fortuna (come un garage senza acqua e senza energia elettrica).
Per questo motivo era stato incluso dai servizi sociali comunali in un progetto PON finalizzato al contrasto della povertà e della condizione di senza fissa dimora. La Cassazione per questo motivo ha annullato la sentenza d’appello sul mancato versamento dell’assegno di mantenimento, evidenziando l’impossibilità reale dell’obbligato di adempiere e rinviando il caso per rivalutare le condizioni economiche e abitative dell’imputato.
La Suprema Corte ha sottolineato come i giudici di merito abbiano trascurato elementi fondamentali dell’imputato come le relazioni dei servizi sociali e i decreti di archiviazione precedenti, che attestavano la reale impossibilità del soggetto di adempiere agli obblighi di mantenimento. Quindi, occorre sempre valutare se l’obbligato può versare l’assegno senza compromettere la propria sopravvivenza dignitosa.
Sono elementi da considerare:
Quindi, quando un soggetto non può esso stesso condurre una vita dignitosa, difficilmente potrà pagare l’assegno di mantenimento al coniuge.
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